Art. 2.
(Finalità).

      1. La presente legge prevede un insieme di misure contro la violenza sulle donne volte al raggiungimento delle seguenti finalità:

          a) rafforzare le misure di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, dotando le autorità di strumenti efficaci in ambito educativo, sanitario, sociale e pubblicitario;

          b) riconoscere i diritti delle donne vittime di violenze, affinché possano rivendicarli dinanzi agli organi pubblici competenti, garantendo così un accesso

 

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rapido, trasparente ed efficace ai servizi sociali istituiti a tale scopo;

          c) istituire un sistema di servizi sociali di cura, di emergenza, di assistenza e di recupero integrale;

          d) garantire i diritti delle donne in ambito lavorativo, sia nel settore privato sia in quello pubblico;

          e) garantire i diritti economici delle donne vittime della violenza al fine di agevolarne il reinserimento sociale;

          f) istituire un sistema integrale di tutela istituzionale, nel cui ambito lo Stato, tramite l'Ufficio contro la violenza sulle donne di cui all'articolo 18, in collaborazione con l'Osservatorio nazionale delle violenze contro le donne di cui all'articolo 19, dia impulso a politiche pubbliche che consentano di offrire assistenza alle vittime;

          g) rafforzare le norme di diritto penale esistenti, al fine di garantire alle donne vittime di violenze una tutela integrale dinanzi a tutti i tribunali;

          h) coordinare le risorse e gli strumenti delle diverse autorità pubbliche, al fine di garantire la prevenzione dei casi di violenza sulle donne, nonché l'effettiva comminazione di sanzioni adeguate;

          i) promuovere la collaborazione e la partecipazione delle associazioni e delle organizzazioni della società civile che si battono contro la violenza sulle donne.